2-2; Ricorso Gangi
Con ricorso ritualmente proposto la società Gangi segnala la posizione irregolare del calciatore Lo Buono Alex (19/07/2005) impiegato dalla Società Sporting Termini sebbene squalificato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore Lo Buono Alex, impiegato dalla Società Sporting Termini, risulta colpito dalla squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 296 del 26/01/2024, in relazione alla gara del campionato di Prima Categoria, girone B, Sporting Termini/Citta di Castellana del 24/01/2024, squalifica da scontare nella prima gara utile, e dunque, nel caso di specie, nella gara di cui trattasi ed alla quale, quindi, il predetto non aveva titolo per parteciparvi;
Pertanto, per quanto sopra esposto:
Visto l’art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Gangi, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Per l’effetto:
Di infliggere alla Società Sporting Termini la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al calciatore Lo Buono Alex (19/07/2005), Società Sporting Termini, una ulteriore giornata di squalifica.