2^ Cat/D -Il Vaccarizzo vince a tavolino la gara con il R. Caltagirone

Sul campo aveva vinto 2-0 il Real Caltagirone con provvedimento disciplinare è stata data vinta a tavolino 3-0 al Vaccarizzo FC. Questo quanto ha deciso il Giudice Sportivo in merito alla gara del 25 Ottobre 2020 della seconda giornata del campionato di Seconda Categoria – Girone D – Real Caltagirone – Vaccarizzo (2-0), in quanto i padroni di casa hanno disatteso gli obblighi circa l'impiego dei calciatori "Giovani", errore che è stato evidenziato la Società ospitante che ha avuto respinto il suo ricorso “per errore di trasmissione” ma preso “d’ufficio” dall’Organo di Giustizia. Adesso la classifica vede il Vaccarizzo Fc a quota 3 insieme al Real Caltagirone
Ecco il Comunicato Ufficiale N. 153 del 10 Novembre 2020
Si osserva in via preliminare che la Società Vaccarizzo ha trasmesso a mezzo mail, non recepita in tempo utile a causa di un disguido tecnico, il preannuncio di ricorso in relazione alla gara di cui trattasi, per cui, in autotutela, si annulla l'omologazione della stessa, come già pubblicato sul C.U. n. 150 del 2/11/2020;
Nel merito, si osserva che il ricorso proposto dalla Società Vaccarizzo è da ritenersi inammissibile in quanto preannunciato a mezzo mail ordinaria e non PEC come prescritto dall'art. 67, comma 1, del C.G.S.; Considerato tuttavia l'oggetto del ricorso, questo Organo di Giustizia ritiene, d'ufficio, di prendere in esame quanto evidenziato dalla Società Vaccarizzo;
La stessa fa rilevare come la Società Real Caltagirone abbia disatteso gli obblighi circa l'impiego dei calciatori "Giovani";
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che in effetti la Società Real Caltagirone non ha impiegato, per l'intera durata della gara, alcun calciatore "Giovane", nato dall'1/1/2002 in poi, previsto dalla vigente normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" per le gare di Seconda Categoria 2020/2021, così come pubblicato sul C.U. n. 1 del 2/07/2020;
Per quanto sopra;
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società Vaccarizzo, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Real Caltagirone la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
