2^ Cat/D - Punito l'Acitrezza (3-0) a tavolino per l'Aci e Galatea

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Società Aci e Galatea per la posizione irregolare di due giocatori della Società Acitrezza Calcio nella gara valevole per la prima giornata del campionato di Seconda Categoria – Girone D - disputata il 17 Ottobre conclusa con il punteggio di (1-1).
I due giocatori in questione Giovanni Puglisi e Omar Bonaccorso sebbene “squalificati” sono scesi regolarmente in campo, sono stati puniti con un’ulteriore giornata di squalifica, mentre la Società dell’Aci trezza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; Dopo tale decisione, l’Aci Galatea sale a tre punti in classifica, mentre l’Acitrezza
Ecco il testo integrale del provvedimento adottati dal Giudice Sportivo
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore Puglisi Giovanni, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per due gare, non scontate, con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 331 del 04/03/2020, in relazione alla gara del campionato di Seconda Categoria 2019/2020 Calcio Lavinaio/Acitrezza Calcio dell'1/03/2020;
Il calciatore Bonaccorso Omar, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 298 del 12/02/2020, in relazione alla gara del campionato di Seconda Categoria 2019/2020 Acitrezza Calcio/Massiminiana Calcio 58 dell'8/02/2020, squalifica non scontata in quanto impiegato, in posizione irregolare nella già citata gara Calcio Lavinaio/Acitrezza Calcio dell'1/03/2020; Per quanto sopra, le suddette squalifiche andavano scontate nella prima giornata della presente stagione sportiva e conseguentemente i predetti non avevano titolo a partecipare alla gara di cui trattasi;
Pertanto, visto l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Aci e Galatea, restituendo alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cuiall'art.48, comma 2, del C.G.S., già versato nella misura di Euro 100,00;
Di infliggere alla Società Acitrezza Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al calciatore Puglisi Giovanni (12/08/1994), Società Acitrezza Calcio, una ulteriore giornata di squalifica;
Di infliggere al calciatore Bonaccorso Omar (23/05/1999), Società Acitrezza Calcio, una ulteriore giornata di squalifica;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Acitrezza Calcio, Bonaccorsi Francesco, la sanzione dell'inibizione fino al 5/12/2020;
Di rimettere gli atti alla Procura della FIGC per quanto di competenza in relazione all'impiego del calciatore Bonaccorso Omar nella gara Calcio Lavinaio/Acitrezza Calcio dell'1/03/2020.
