2^ Cat/A -Tre punti dati al Santa Flavia nella gara con la ReginaMundi

Seconda giornata (25 ottobre) del campionato di Seconda Categoria – Girone A – in campo Academy Santa Flavia e Regina Mundi con la vittoria degli ospiti per (4-2). Il Giudice Sportivo ha dato ragione alla Società di casa che aveva presentato ricorso “chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Regina Mundi in quanto quest'ultima avrebbe disatteso, dal 47' del s.t., gli obblighi circa l'impiego dei calciatori "Giovani".
Dopo aver esaminato gli il Giudice Sportivo ha dato la vittoria a tavolino 3-0 alla Società di casa dell’Academy Santa Flavia che sale a quota tre punti in classifica, mentre la Regina Mundi passa da sei a tre punti
Ecco il Comunicato
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che in effetti la Società Regina Mundi, con la sostituzione, al 47' del s.t., del calciatore n. 6, Seidita Baldassare (2002), con il calciatore n. 15, Pisciotta Damiano (1996), non ha impiegato, da quel momento e sino alla fine della gara, il calciatore "Giovane", nato dall'1/1/2002 in poi, previsto dalla vigente normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" per le gare di Seconda Categoria 2020/2021, così come pubblicato sul C.U. n. 1 del 2/07/2020;
Tale circostanza, sia pure per un tempo limitatissimo, determina la mancata ottemperanza alla norma relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" che invece va osservata per l'intera durata della gara, anche nel caso di sostituzioni successive, eccettuati i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
Per quanto sopra;
Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Academy Santa Flavia, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Regina Mundi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
