Accolto il ricorso della LND sul commissariamento della Divisione C5

Il Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti e del Commissario Straordinario della Divisione Calcio a 5 Giuseppe Caridi, annullando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC e dichiarando l’incompetenza del Tribunale Federale.
La Divisione Calcio a 5 resta pertanto commissariata, come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti il 7 luglio scorso, con la concessione di 3 mesi per la riassunzione del giudizio davanti allo stesso Collegio di Garanzia dello Sport.
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti(LND) e del dott. Giuseppe Caridi, nella qualità di Commissario Straordinario della Divisione Calcio a cinque della LND, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma, previa sospensione dell’efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 017/2020-2021 - Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso degli odierni ricorrenti avverso la decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN - SD 2020/2021 - reg. prot. 204/TFN-SD, notificata il 10 settembre 2020, che aveva accolto il ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, per l'effetto, annullato il comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020 del Consiglio Direttivo della LND, con cui era stata disposto il commissariamento della medesima Divisione. Per l'effetto, ha annullato la decisione della CFA FIGC impugnata e ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale Federale.
Ai sensi dell’art. 62 CGS CONI e dell’art. 50 c.p.c., ha concesso termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS CONI.
